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Legislazione

Incentivi: Detrazione IRPEF e iva agevolata: scegliere il solare termico conviene ancora di più.

I pannelli solari termici consentono di produrre acqua calda gratis grazie all’energia del sole.
Trattandosi di una fonte pulita e rinnovabile beneficiano di incentivi statali e regionali.

Lo Stato prevede due forme di incentivazione:
- IVA agevolata al 10%.
- Detrazione IRPEF in base alla legge finanziaria dell’anno in corso.

Detrazione IRPEF attualmente in vigore e come accedere all’incentivazione.

Detrazione fiscale del 55% per i pannelli solari.

La Finanziaria 2008 estende fino al 2010 la detrazione IRPEF del 55% per i pannelli solari termici, introdotta con la Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296) “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. Si tratta di un incentivo importante che mira a spingere la diffusione del solare termico in Italia.

Chi può fruire degli incentivi?

Tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società e imprese che sostengono spese per l’installazione di pannelli solari su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

Qual è il massimo importo detraibile? In quanti anni?

Il massimo importo detraibile per l’installazione di pannelli solari è pari a 60.000 euro.
La detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a 3 e non superiore a 10, a scelta irrevocabile del contribuente. Tale scelta va effettuata all’atto della prima detrazione.

Come ottenere gli incentivi?

Per richiedere la detrazione IRPEF del 55% è necessario:

- ottenere l’ASSEVERAZIONE da un tecnico abilitato, che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296;

- trasmettere telematicamente (attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) o per raccomandata all’ENEA, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008 (per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31/12/2007) copia dell’attestato di qualificazione energetica (o copia dell’attestato di certificazione energetica nelle province autonome di Trento e Bolzano o nei comuni che hanno introdotto la certificazione energetica con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005)

- trasmettere all’ENEA, la scheda informativa relativa agli interventi realizzati;

- i soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico;

- conservare ed esibire all’amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la asseverazione, la ricevuta della documentazione inviata all’ENEA, nonché le fatture e le ricevute del bonifico bancario relativi alle spese per le quali si fa valere la detrazione.